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O.P.C.M. 15/06/2002 n. 3220Art. 4. 1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3185 del 22 marzo 2002, dopo le parole "14 settembre 2001", sono aggiunte le seguenti parole: "e le risorse finanziarie assegnate alla regione Calabria per la realizzazione degli interventi urgenti in materia di tutela delle acque ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, per l'anno finanziario 2002". Art. 5. 1. Al comma 12 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole: "eccetto quelle previste della misura 1.1.2. sottomisura 1.1.2b del POR Sicilia 2000-2006", sono soppresse e sostituite dalle parole: "eccetto quelle previste della misura 1.03. sottomisura 1.03.A del POR Sicilia 2000-2006". 2. Al comma 12 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, sono aggiunti i seguenti commi: "13. Al comma 4 dell'art. 6, dell'ordinanza n. soppresso". "15. Il comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso". Art. 6. 1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono soppresse e sostituite dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio". 2. Al comma 1 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono soppresse e sostituite dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio". Art. 7. 1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in relazione all'esigenza di completamento del piano di interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2000, previsto dall'ordinanza n. 3090/2000, è autorizzata, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo di lavoro, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - supplemento straordinario n. 19 del 30 ottobre 2001, a stipulare, con oneri a carico del proprio bilancia, contratti di diritto privato a tempo determinato, per l'assunzione del personale con contratto di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, in servizio alla data di entrata in vigore della presente ordinanza presso l'assessorato regionale alla protezione civile della medesima regione. Art. 8. 1. Il sindaco del comune di Roma, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, per l'ambito territoriale di competenza, provvede al rimborso dovuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della celebrazione delle manifestazioni connesse alla canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le modalità ed a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3201/2002. Art. 9. 1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3188/2002, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "4. Le risorse di cui ai precedenti commi, affluiscono su una apposita contabilità speciale istituita e intestata al commissario delegato - presidente della regione Puglia". Art. 10. 1. All'art. 2, dell'ordinanza n. 3181/2002, le parole "al commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna", sono sostituite dalle seguenti: "alla regione Emilia-Romagna". Art. 11. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi sia alle competenze aggiuntive attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile dal Decreto-Legge 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, così come indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001, recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile", ed in considerazione del perdurare delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle numerose emergenze in atto, il numero delle unità di personale da adibire al servizio di reperibilità, di cui all'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998, è aumentato di tre unità ed il termine di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1 giugno 2001, n. 3138, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. 2. I relativi oneri, valutati in Euro 90.000,00 sono posti a carico dell'U.P.B. 13.1.1, cap. 681, del centro di responsabilità 13 "Protezione civile, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri", mediante corrispondente riduzione del capitolo 974 del medesimo centro di responsabilità. 1. All'art. 17, comma 6, dell'ordinanza n. 3196/2002, le parole "a valere sui fondi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3174/2002 l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5, dell'art. 5, della Legge n. 226/1999", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 2, della Legge n. 226/1999, l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5, dell'art. 5, della stessa Legge n. 226/1999". Art. 13. 1. In relazione alle situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998, e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, l'Ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli assicura l'efficienza e la sorveglianza delle reti di monitoraggio tradizionali ed in telemisura. Il medesimo ufficio trasferisce alla regione Campania - settore protezione civile, alla struttura commissariale ex art. 2, comma 1, ordinanza n. 2787/1998, e al Dipartimento della protezione civile - Servizio rischio idrogeologico e idrico in forme e modi da concordare con la regione Campania, tutti i dati delle proprie reti di sorveglianza e rilevamento. 2. L'Ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli assicura, altresì, il trasferimento dei dati e delle elaborazioni inerenti al raggiungimento delle soglie di attenzione, preallarme e allarme per i comuni ricompresi nella pianificazione ex art. 1, comma 2, ordinanza n. 2787/1998. 3. Per le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2, è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la stipula da parte dell'Ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli, di quattro contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di personale tecnico con laurea in ingegneria da individuarsi tra le unità già convenzionate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999. 4. Per assicurare l'attività di cui al presente articolo, il dirigente del Servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni e per la durata dell'emergenza, a disporre turni di reperibilità necessari e a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque fino a 50 ore mensili aggiuntive. Al dirigente del Servizio cui sono affidati specifici compiti viene corrisposto un compenso forfettario fino al 30% dello stipendio base, in deroga all'art. 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. 5. Agli oneri relativi all'attuazione dei precedenti commi si provvede a carico del Fondo della protezione civile. 6. Gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2863/1998, ove posti in essere dal 1 gennaio 2002 fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono a carico delle risorse finanziarie dell'ordinanza n. 2863/1998, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 14. 1. Il Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2621 del 1 luglio 1997 continua, sino al 31 dicembre 2002, l'attività prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza n. 2621/1997, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente agli interventi che alla data del presente provvedimento risultano inseriti nel programma di cui alla stessa ordinanza n. 2621/1997, così come rimodulato con i decreti riportati nelle premesse ed agli ulteriori interventi previsti dalle ordinanze n. 3124 del 12 aprile 2001 e n. 3135 del 10 maggio 2001 per i quali, alla data della presente ordinanza, sia stata già avviata l'attività istruttoria da parte del detto Comitato. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2002 Il Ministro: Scajola |
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